Capitolo 3 di 7
Cenni di diritto penale
Che cos'e un reato e quando una condotta non è punibile. Le cause di giustificazione sono fondamentali per la GPG (legittima difesa, uso delle armi). Sintesi redazionale, non testo ufficiale.
Che cos'e il reato
Il reato e un fatto che la legge punisce con una pena. Si divide in delitti (più gravi) e contravvenzioni. Ogni reato ha un elemento oggettivo (la condotta, l'evento e il nesso di causalità tra i due) e un elemento soggettivo (l'atteggiamento della volonta: dolo o colpa). Senza colpevolezza, di regola, non c'e reato.
Dolo, colpa e responsabilità
C'e dolo quando il soggetto ha voluto il fatto (es. spara per uccidere). C'e colpa quando il fatto non era voluto ma è stato causato per imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti (es. incidente per guida imprudente). In alcuni casi previsti dalla legge si risponde anche a titolo di responsabilità oggettiva, per il solo rapporto di causa-effetto.
Le cause di giustificazione (scriminanti)
Sono situazioni in cui un fatto, che sarebbe reato, non è punibile. Le principali sono: l'adempimento di un dovere, l'esercizio di un diritto, il consenso dell'avente diritto, la legittima difesa, lo stato di necessità è l'uso legittimo delle armi. Conoscerle è essenziale per la GPG, perché tracciano il confine tra intervento lecito e illecito.
La legittima difesa (art. 52)
Non è punibile chi commette un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo ATTUALE di un'offesa INGIUSTA, purche la difesa sia PROPORZIONATA all'offesa. Il pericolo deve esistere nel momento (non passato ne futuro): la GPG non è in legittima difesa se colpisce il ladro mentre fugge avendo già abbandonato la refurtiva. La reazione deve essere necessaria e proporzionata: disarmato l'aggressore, non lo si può colpire.
Lo stato di necessità (art. 54)
Non è punibile chi commette un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non causato volontariamente ne altrimenti evitabile, purche il fatto sia proporzionato al pericolo. Diversamente dalla legittima difesa, qui non c'e un aggressore ingiusto, ma una situazione di pericolo.
L'uso legittimo delle armi (art. 53)
E una scriminante ammessa SOLO ai pubblici ufficiali, che non sono punibili quando, per adempiere a un dovere d'ufficio, fanno uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica per respingere una violenza o vincere una resistenza all'Autorità. Il comma 2 equipara al pubblico ufficiale chi, legalmente richiesto anche solo a voce, gli presta assistenza: quindi anche il personale di vigilanza chiamato ad assistere un pubblico ufficiale può invocarla. Fuori da questi casi, la GPG può difendersi solo nei limiti della legittima difesa.
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Avvertenza: i testi sono una sintesi redazionale a scopo di studio e autovalutazione, non sono testo ufficiale e non sostituiscono i corsi, l'addestramento e gli esami previsti dalla normativa.