GPG Assistant

Capitolo 5 di 7

Procedura penale e poteri della GPG

Come funziona il processo penale e, soprattutto, cosa può è cosa NON può fare la guardia giurata. Sintesi redazionale, non testo ufficiale.

Il processo penale e i suoi soggetti

Il processo penale serve ad accertare i reati e applicare la pena. I soggetti principali sono: il giudice (decide in modo terzo e imparziale), il pubblico ministero (conduce le indagini e sostiene l'accusa), la polizia giudiziaria (che coadiuva il p.m.) e le parti private (imputato, persona offesa, parte civile).

La polizia giudiziaria e la guardia giurata

La polizia giudiziaria interviene nella fase repressiva, cioè sui reati già commessi: prende notizia dei reati, impedisce che abbiano conseguenze ulteriori, ricerca gli autori e assicura le fonti di prova; dipende dal pubblico ministero. La guardia giurata NON e polizia giudiziaria, ma è tenuta dal TULPS a collaborare con ogni richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Le prove e il verbale della guardia giurata

Le prove si distinguono in mezzi di prova (testimoni, documenti, perizie) e mezzi di ricerca della prova (ispezione, perquisizione, sequestro). La legge prevede che la guardia giurata possa redigere verbale dei fatti accaduti durante il servizio: questo verbale fa fede fino a prova contraria, quindi vale più di una semplice dichiarazione di un privato (ma meno di un atto pubblico). Redigere verbali accurati è una competenza chiave.

L'arresto in flagranza e il fermo

Si è in flagranza quando si viene colti nell'atto di commettere il reato, o si e inseguiti subito dopo, o si e sorpresi con cose o tracce che dimostrano il reato appena commesso. L'arresto in flagranza può essere obbligatorio (casi tassativi, reati gravi) o facoltativo (in base a gravità e pericolosità). Il fermo riguarda l'indiziato di delitto quando c'e pericolo di fuga. Sono misure 'precautelari'.

I poteri della GPG: limiti e arresto in flagranza

La guardia giurata non ha i poteri delle forze di polizia: non può compiere operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni, come il fermo, le perquisizioni o il trattenimento prolungato delle persone. Tuttavia, come QUALSIASI privato cittadino, in base all'art. 383 c.p.p. può eseguire l'arresto in flagranza nei casi più gravi (i delitti per cui l'arresto è obbligatorio, art. 380, perseguibili d'ufficio), avendo però l'obbligo di consegnare SENZA RITARDO l'arrestato e il corpo del reato alla polizia giudiziaria, trattenendolo solo per il tempo strettamente necessario. La regola pratica resta: sicurezza prima di tutto, niente eroismi (mai contro chi e armato), mettere in sicurezza e chiamare subito le Forze dell'Ordine.

L'arresto in flagranza (artt. 380 e 383 c.p.p.)

Si è in flagranza quando si viene colti nell'atto di commettere il reato, o si e inseguiti subito dopo, o si e sorpresi con cose o tracce del reato appena commesso. L'art. 380 c.p.p. impone agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria l'arresto OBBLIGATORIO di chi e colto in flagranza di un delitto non colposo grave (tra cui rapina, estorsione, furto aggravato/in abitazione, violenza sessuale, reati gravi in materia di armi). L'art. 383 c.p.p. prevede che, negli stessi casi e per delitti perseguibili d'ufficio, ANCHE un privato sia autorizzato ad arrestare in flagranza: è una facoltà, non un obbligo. Chi arresta deve consegnare senza ritardo l'arrestato e il corpo del reato alla polizia giudiziaria, che redige il verbale di consegna.

La perquisizione

La perquisizione, come l'ispezione, e un mezzo di ricerca della prova: serve a cercare corpi o tracce del reato (armi, refurtiva, droga). E un'attività disciplinata dal codice di procedura penale è riservata all'autorità giudiziaria e alla polizia: la guardia giurata NON può perquisire le persone. Sono cosa diversa i controlli previsti dal servizio (es. controllo di borse o accessi dove stabilito e con il consenso dell'interessato), che non sono perquisizioni e vanno svolti nei limiti dell'incarico.

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Avvertenza: i testi sono una sintesi redazionale a scopo di studio e autovalutazione, non sono testo ufficiale e non sostituiscono i corsi, l'addestramento e gli esami previsti dalla normativa.