Capitolo 6 di 7
La vigilanza privata
Come nasce un servizio di vigilanza privata, chi lo autorizza e quali tutele esistono. Sintesi redazionale, non testo ufficiale.
Che cos'e la vigilanza privata
La vigilanza privata è l'attività con cui istituti e guardie particolari giurate (GPG) tutelano beni mobili e immobili per conto di privati. Il riferimento principale e il Titolo IV del TULPS (art. 133 e seguenti). La GPG non sostituisce le Forze dell'Ordine: opera nei limiti dell'incarico e a tutela di beni determinati.
L'autorizzazione: la doppia decretazione
Per svolgere il servizio servono due passaggi. Primo: il Prefetto approva la nomina della guardia (requisiti morali, idoneità) e ne autorizza l'attività. Secondo: il Questore può dettare prescrizioni operative. Questo doppio controllo (cosiddetta doppia decretazione) garantisce che chi vigila sia idoneo e che il servizio sia svolto in modo regolare.
I ricorsi contro i provvedimenti
I provvedimenti del Prefetto (diniego, sospensione, revoca) sono definitivi e impugnabili. Si può presentare ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Conoscere i termini è importante per non perdere il diritto di impugnare.
Le consociazioni di proprietari
Per ripartire i costi della vigilanza, più proprietari possono unirsi in 'consociazioni' e chiedere insieme la nomina delle guardie (art. 133, comma 2, TULPS). La richiesta al Prefetto indica le firme dei proprietari e delle aspiranti guardie; per le persone giuridiche provvede il legale rappresentante. I beni da vigilare vanno indicati nel decreto di nomina.
La licenza dell'istituto di vigilanza (art. 134)
Per aprire e gestire un istituto di vigilanza il titolare deve ottenere una licenza dal Prefetto. La legge (art. 134 TULPS) richiede, tra l'altro: cittadinanza italiana o di un Paese UE, la capacità di obbligarsi (capacità di agire), l'assenza di condanne per qualunque delitto non colposo (previsione più ampia dell'art. 11) e la CAPACITA TECNICA (art. 136). Quest'ultima e un elemento dinamico, valutato dall'autorità: è l'insieme delle capacità organizzative e operative del titolare, unite a dotazioni, mezzi, tecnologie e apparati di sicurezza dell'istituto, adeguati ai servizi svolti.
La GPG come agente di P.G. e l'obbligo di collaborare
In alcuni casi la legge attribuisce ad alcune guardie giurate la qualità di agente di polizia giudiziaria (es. per la vigilanza sul rispetto di normative di settore). In generale, l'art. 139 del TULPS impone alle guardie e agli istituti l'obbligo di aderire a tutte le richieste dell'Autorità di pubblica sicurezza e degli ufficiali e agenti di P.S. e di polizia giudiziaria. Solo per adempiere a questo obbligo la guardia può svolgere compiti diversi da quelli del proprio decreto: è una funzione 'sussidiaria' di collaborazione con le forze di polizia.
Il regolamento di servizio e il controllo del Questore
Chi impiega guardie giurate (proprietari o istituti) deve sottoporre all'approvazione del Questore il regolamento di servizio, che stabilisce come i servizi vanno eseguiti e quali cautele osservare, per renderli compatibili con l'ordine e la sicurezza pubblica. Il regolamento tiene conto delle buone prassi, della durata effettiva dei servizi e dei periodi di riposo. Le guardie devono attenersi alle modalità approvate.
Sospensione e revoca della nomina
Se vengono meno i requisiti soggettivi, il Prefetto deve revocare l'approvazione della nomina a guardia giurata (art. 10 TULPS). L'approvazione può essere sospesa o revocata anche per abusi o comportamenti contrari al pubblico interesse, non necessariamente reati: anche la negligenza nel servizio può bastare. Il Questore può inoltre sospendere la guardia e disporre il ritiro delle armi. Comportarsi con correttezza e diligenza tutela anche la propria qualifica.
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Avvertenza: i testi sono una sintesi redazionale a scopo di studio e autovalutazione, non sono testo ufficiale e non sostituiscono i corsi, l'addestramento e gli esami previsti dalla normativa.