Capitolo 4 di 8
Valutazione dei rischi, DUVRI e formazione
Il DVR del tuo istituto, il DUVRI del cliente e i corsi obbligatori: perché la GPG lavora quasi sempre 'in appalto'. Sintesi divulgativa originale a fini formativi. Non sostituisce la formazione obbligatoria (generale e specifica) che l'istituto deve erogare e attestare: fai sempre riferimento al D.Lgs. 81/2008 vigente, agli Accordi Stato-Regioni e alle procedure del tuo istituto e del sito in cui presti servizio.
Il DVR: il documento che descrive i tuoi rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 e 28) è la fotografia scritta di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, di età e di provenienza, e alla specifica tipologia contrattuale. Contiene la valutazione, le misure di prevenzione adottate, i DPI, il programma dei miglioramenti, le procedure e i ruoli. Lo redige il datore con RSPP e medico competente, consultando il RLS, e va aggiornato quando cambia qualcosa di significativo (nuove commesse, nuovi mezzi, infortuni rilevanti). Il DVR di un istituto di vigilanza deve parlare delle cose concrete del tuo lavoro: ronda in auto, servizio notturno, piantonamento, armi, aggressioni.
Il DUVRI: quando lavori nel sito del cliente (art. 26)
L'istituto di vigilanza è quasi sempre un appaltatore: il servizio si svolge nei locali di un committente (banca, azienda, cantiere, centro commerciale, ospedale). L'articolo 26 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, di fornirgli informazioni dettagliate sui rischi specifici del suo ambiente e sulle misure di emergenza, e di elaborare il DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: i rischi che nascono dal fatto che più aziende lavorano nello stesso posto. Per te vuol dire che, quando inizi un nuovo servizio, hai diritto di sapere quali pericoli ci sono in quel sito (impianti, sostanze, mezzi in movimento, zone vietate), chi sono gli addetti alle emergenze e come si esce in caso di allarme. Se nessuno te lo dice, chiedilo al tuo capo servizio.
La formazione obbligatoria: generale, specifica, aggiornamento
L'articolo 37 e gli Accordi Stato-Regioni (21/12/2011, riordinato dall'Accordo del 17/04/2025) fissano la formazione minima di ogni lavoratore: una parte generale (4 ore: concetti di rischio, prevenzione, organizzazione, diritti e doveri, organi di vigilanza) e una specifica sui rischi della mansione, la cui durata dipende dalla classe di rischio dell'azienda (4, 8 o 12 ore), più un aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni. I servizi di vigilanza rientrano, per codice ATECO, tra le attività a rischio basso, ma se presti servizio in un sito a rischio più alto (cantiere, stabilimento chimico, ospedale) la formazione specifica deve coprire quei rischi. La formazione va fatta all'assunzione, prima di essere adibiti alla mansione, in orario di lavoro e senza costi per te; il cambio di istituto non la azzera, se l'attestato è valido e la mansione è la stessa.
Informazione e addestramento: non sono la stessa cosa
Il decreto distingue tre cose. L'informazione (art. 36) è ricevere notizie: i rischi dell'azienda e della mansione, le procedure di emergenza, i nomi di RSPP, medico competente e addetti, i rischi del sito del cliente. La formazione (art. 37) è il corso vero e proprio, con attestato. L'addestramento è la prova pratica sul posto: usare un estintore, indossare il giubbotto, usare il metal detector, la radio, l'arma. Per una GPG l'addestramento con l'arma, il tiro al poligono e le esercitazioni di evacuazione del sito sono addestramento a tutti gli effetti. Conserva sempre gli attestati: nell'app hai la sezione Titoli e attestati con foto e scadenza.
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Avvertenza: i testi sono una sintesi redazionale a scopo di studio e autovalutazione, non sono testo ufficiale e non sostituiscono i corsi, l'addestramento e gli esami previsti dalla normativa.